
Con riferimento al comunicato dell’Assessore al Demanio Giusy Altamura, è necessario ristabilire la verità dei fatti e respingere con fermezza ogni tentativo di distorsione della realtà, delegittimazione personale e disinformazione istituzionale. L’Assessore parla di “racconto fuorviante”, ma i fatti sono chiari: la sentenza del TAR Calabria – Catanzaro, n. 279/2024, ha accolto il nostro ricorso, annullando la delibera di proroga automatica delle concessioni demaniali per palese violazione della normativa europea (direttiva 2006/123/CE), nonché dei principi costituzionali di imparzialità, trasparenza e concorrenza. Non si tratta, dunque, di “creare alibi”, ma di richiamare l’Amministrazione al rispetto della legge, come è doveroso in uno Stato di diritto. L’Assessore accusa con tono sarcastico e sprezzante, minimizzando l’intervento della
Giustizia Amministrativa come se ottenere tutela dinanzi ad un Tribunale fosse una scorciatoia. Al contrario: il TAR ha accertato l’illegittimità dell’operato comunale – non “per fortuna” ma per violazioni precise della legge, come stabilito in sentenza. È inoltre scorretto e fuorviante mescolare arbitrariamente la questione oggetto del ricorso che ha ottenuto la Sentenza “incriminata” con altri procedimenti amministrativi completamente autonomi e cronologicamente successivi, relativi ad altre istanze, sebbene riguardanti la medesima vicenda. Questo comportamento configura una grave alterazione dei fatti ed è privo di alcun valore giuridico, oltre che di qualsivoglia senso logico. La posizione, poi dello stesso assessore, dovrebbe imporLe di riferirsi alla vicenda in maniera equilibrata e non soggiogata da manie
da bullo, o da Capo del Governo, che non risulta essere. Il linguaggio è tipico di abusi, preoccupante, forte di un verosimile squadrismo. Le numerose affermazioni contenute nel comunicato sono gravemente diffamatorie, come ad esempio l’accusa di “ricatto velato”, o le insinuazioni secondo cui, io da imprenditrice avrei preteso atti illegittimi o agito per interesse personale. Chiaramente affermazioni diffamatorie e prive di qualsivoglia prova, giacchè la mia condotta e la mia educazione mi garantisce di essere profondamente lontana da quanto l’assessore afferma. Voglio ricordare, all’Assessore che l’art. 595 del Codice Penale punisce la diffamazione aggravata quando avviene a mezzo stampa o strumenti equivalenti, con riferimento a fatti determinati e lesivi dell’onore e della reputazione altrui. Pertanto, ci riserviamo formalmente, come azienda, di adire le competenti autorità giudiziarie, per l’accertamento dei reati ravvisabili, anche ai sensi degli articoli 595 e 656 del Codice Penale, oltre che per eventuali danni di natura civile e d’immagine subiti in conseguenza delle dichiarazioni pubbliche dell’Assessore. Invitiamo per l’ennesima volta l’Assessore Altamura a moderare il linguaggio denigratorio e infondato, e a tenere un comportamento istituzionalmente corretto e rispettoso dei limiti previsti dalla legge e dalla deontologia amministrativa. Il confronto politico e istituzionale è legittimo, ma deve avvenire sui fatti e nel rispetto delle sentenze. La legalità non si interpreta a convenienza. Si applica, sempre.
In fede,
Dott.ssa Azzurra Ranieri