Il sottoscritto Giacomo Mannino 1 , Consigliere Comunale della Città di Soverato con la presente, suo malgrado, è costretto a rivolgersi a codesta Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, per chiedere un autorevole e definitivo parere sull’atto amministrativo in oggetto.
2 . Si premette che la Giunta comunale di Soverato, con Delibera 138/GM del 7 luglio 2021 (pubblicata sull’Albo pretorio il 12 agosto 2021) ( cf r A l l e g a t o 1 ) ha elargito un contributo straordinario all’Associazione Commercianti della nostra città di Euro 19.000 “ al fine di animare la Città di Soverato in occasione ed a supporto dell’organizzazione di eventi e di attività di comunicazione su tutto il territorio comunale” .
La spesa relativa a tale somma è stata imputata, visto il noto stato comatoso finanziario in cui versano le casse del Comune di Soverato, che risulta essere in piano di riequilibrio, mediante l’impiego delle risorse statali provenienti dal
Fondo funzioni fondamentali (art. 1 comma 822 della Legge 30/12/2020 n. 178). Tale scelta, a parere di chi scrive, appare inopportuna e non in linea con un’oculata gestione finanziaria dell’Ente sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista politico. Le risorse stanziate dallo Stato anche per la città di Soverato con la Legge in argomento, circa 27.000 euro, avevano lo scopo di “ …concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, per l’anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all’emergenza COVID-19… ”. A tal proposito giova evidenziare che le funzioni fondamentali dei comuni sono individuate principalmente dall’articolo 14, comma 27, del D.L. 78/2010 e, prima facie , non si ravvisa alcuna funzione fondamentale sopra riportata che si attaglia all’esigenza manifestata con Delibera 138/GM del 7 l u g l i o 2 0 2 1 , p u b b l i c a t a d o p o u n m es e s u l l ’ a l b o p re t o r i o ( 1 2 a g os t o 2 0 2 1 ) , di “ rivitalizzazione della città di Soverato in occasione degli eventi e di attività volte alla vivacizzazione ”. La scelta, invece, è ricaduta su panem et circense , elargendo un contributo straordinario di 19.000 euro, senza conoscere (almeno dalla Delibera non si evince) quali iniziative sono state intraprese. Un altro aspetto negativo che emerge a chiare lettere dal deliberato è quello inerente le modalità di scelta del soggetto attuatore delle iniziative di “vivacizzazione”. 3 . A tal proposito si comunica che: a. con interrogazione/richiesta formulata dallo scrivente con pec in data 1 7 a g o s t o 2 0 2 1 avente per oggetto: “ Delibera della Giunta comunale n. 138/GM del 7 luglio 2021, pubblicata il 12 agosto 2021 ”. ( c f r A l l e g a t o 2 ) è stato chiesto al Sindaco di Soverato: (1) se è stata valutata la coerenza tra la finalità dello stanziamento percepito dallo Stato e la finalità di “ vivacizzazione della città ” perseguita con la Delibera in argomento; (2) se, sono state interpellate le altre associazioni presenti sul territorio e che hanno, per statuto costitutivo, lo scopo di promozione e sviluppo del territorio, come ad esempio la Pro Loco di Soverato; (3) se è stata valutata la possibilità di distribuire più equamente tali fondi per il tramite di una procedura pubblica anche ad altre associazioni soveratesi divenute nel tempo veri e propri punti di riferimento in campo artistico, musicale ed in quello teatrale, dietro presentazione, ovviamente, di progettualità ben definite; (4) quali eventi e/o manifestazioni sono stati oggetto del contributo straordinario pari a ben 19.000 euro; (5) per quale motivo la Delibera di giunta datata 7 luglio 2021 è stata pubblicata il 12 agosto u.s., dopo oltre un mese dall’emanazione. b. in relazione alla mancata risposta da parte del Sindaco entro i termini previsti, lo scrivente, con pec del 22 settembre u.s. ( c f r A l l e g a t o 3 ), ha interessato il Prefetto di Catanzaro. 4 . Appare di lapalissiana evidenza come i contributi comunali sono concessi per sostenere ed incentivare autonomi interventi, iniziative, attività, eventi da parte di soggetti terzi, che hanno fini di pubblico interesse a favore della comunità e promuovono la partecipazione popolare e, quindi, su specifica presentazione di una progettualità. Dall’esame del contesto normativo appare evidente come la giurisprudenza contabile sia intervenuta su casi della specie stigmatizzando l’operato delle amministrazioni che, senza un esplicito scopo e senza una certa rendicontazione ha proceduto all’elargizione di contributi della specie. 5 . In tal senso, come giurisprudenza consolidata ha già sancito, l’attività concessoria di contributi economici ai privati non può sottrarsi alle regole imposte da una sana e prudente gestione finanziaria ed, in particolare, alla necessità che ogni esborso di denaro pubblico sia sostenuto da una solida giustificazione e da un’adeguata rendicontazione. 6 . Non si può neanche opporre a tale assunto, l’insindacabilità delle scelte discrezionali sottese all’erogazione del contributo da parte del Comune, il conseguimento di un sicuro ritorno d’immagine da parte dell’Ente e la natura forfettaria della sovvenzione, poiché v a s t i gm a t i z z a t a l ’ a s s e n z a , a m on t e , d i q u a l s i a s i p ro g e t t u a l i t à o v a l u t a z i o n e c om p a r a t i v a d a p a r t e d e l l ’ am m i n i s t r a zi o n e d e i c o s t i e d e i b e n ef i c i e l ’ a s s e n z a d i u n ’ an a l i t i c a re n d i c o n t a zi o n e d e l l e s p e s e d a p a r t e d e l c o n c e s s i o n a r i o . 7 . Pertanto, il provvedimento attributivo di vantaggi economici adottato in assenza di tali presupposti deve essere considerato carente di causa e, quindi, illegittimo e del conseguente sperpero di risorse pubbliche devono essere chiamati a rispondere i soggetti intervenuti a vario titolo nel procedimento, conformemente a quell’orientamento secondo cui “ La concessione di un contributo non autorizzato dalle norme e, anzi, espressamente vietato, dà luogo alla fattispecie dell’erogazione sine titulo, che è foriera di danno: in tal senso, l’illegittimità dell’atto concessivo ridonda in illiceità e il danno al patrimonio dell’ente locale è pari all’indebita erogazione” ( c f r C o r t e d e i C o n t i , S e z. L om b a r d i a , 1 5 / 0 3 / 2 0 11 , n . 1 4 5 ) . 8 . Nel caso concreto non si intravede alcun elemento che attesti l’incidenza causale del contributo erogato rispetto ad asseriti ma indimostrati vantaggi per il territorio, giudicando la presunta “vivacizzazione della città” niente più che “labiali affermazioni”. 9. L’operazione finanziaria in questi termini, appare in evidente contrasto con la disciplina di rango primario (art. 12 della Legge n. 241/1990 ). Il riconoscimento di contributi e di altri vantaggi economici ai privati, infatti, deve essere sempre preceduto dalla predeterminazione e pubblicazione da parte della P.A dei criteri oggettivi ai quali è subordinata la concessione del finanziamento, in modo da garantire a tutti gli amministrati che soddisfino tali requisiti pari opportunità di accesso all’utilità offerta. Del resto, il Consiglio di Stato ha chiarito che “ L’ a r t . 1 2 d e l l a L. 241 del 1990 r i v e s t e c a r a t t e re d i p r i n c i p i o g e n e r a l e d e l l ’ o r d i n am e n t o g i u r i d i c o , e d i n p a r t i c o l a re d e l l a m at e r i a c h e g o v e r n a tu t t i i c o n t r i b u t i p u b b l i c i , la cui attribuzione deve essere almeno governata da norme programmatorie che definiscano un livello minimo delle attività da finanziare e ciò viene a costituire poi il metro di valutazione di un’eventuale comparazione di un numero di domande superiori allo stanziamento” (cfr Consiglio di Stato, Sez. V, 23/03/2015, n. 1552 ). A tal fine, va anche ricordato l’insegnamento del Consiglio di Stato, secondo cui “ In ogni operazione di finanziamento a carico della mano pubblica, il beneficio economico è riferibile ad un obbiettivo essenziale perseguito dalla relativa disciplina di settore (sia normativa che amministrativa ) . I l f in a n zi am e n t o è p re o r d i n a t o a l s o d d i s f a c im e n t o d i u n i n t e re s s e i s t i t u z i o n a l e c h e t r a s c e n d e , c i o è , p u r im p l i c a n d o l o , l ‘ i n t e re s s e d e i d es t i n a t a r i ; v a l e a d i re c h e i n o g n i o p e r a zi o n e d i f i n a n z i am en t o n o n è i n t e l l e g i b i l e s o l o u n i n t e re s s e d e l b e n ef i c i a r i o m a a n c h e q u e l l o d e l l ‘ o r g a n i s m o c h e l ‘ e l a r g i s c e , i l q u a l e a s u a v o l t a , a l t ro n on è s e n o n i l p o r t a t o re d e g l i i n t e re s s i , d e i f i n i e d e g l i o b b i e t t i v i d e l s u p e r i o re l i v e l l o p o l i t i c o i s t i t u z i o n a l e . Logico corollario è che le disposizioni attributive di finanziamenti devono essere interpretate in modo rigoroso e quanto più conformemente con gli obbiettivi avuti di mira dal normatore” (Consiglio di Stato, Sez. V, 27/06/2012, n. 3778). Sul piano gestionale/contabile, dunque, l’accertamento della violazione delle regole contenute nell’art. 12 della l. 241/1990, nonché la violazione dei canoni di pubblicità e trasparenza che devono governare l’agire della pubblica amministrazione anche in sede di concessione di vantaggi economici in favore di soggetti terzi, sono stati ritenuti dalla magistratura contabile indice di una non sana gestione finanziaria delle risorse finanziarie di un ente locale. In tale ottica, a titolo esemplificativo, anche: a . P a re re C o r t e d e i C o n t i Va l l e d ’ A o s t a 1 8 d e l 1 0 o t t o b re 2 0 1 3 «a) devono essere individuati i criteri e le modalità per la concessione dei vantaggi economici nell’ambito di una generale programmazione della loro attribuzione; in alternativa, deve essere quantomeno indicato in quali successivi atti di valenza regolamentare sarà definita l’ulteriore disciplina di dettaglio, tenuto conto che tali atti dovranno comunque precedere l’avvio dei procedimenti di concessione; b) devono essere adeguatamente definiti i seguenti livelli essenziali delle prestazioni amministrative: partecipazione dell’interessato al procedimento, individuazione di un responsabile, conclusione del procedimento entro termini prefissati, accesso alla documentazione amministrativa. Il legislatore ha “puntellato” la materia relativa alla concessione di contributi e sussidi “di particolari cautele e garanzie procedimentali: ogni “elargizione” di denaro pubblico, deve esser infatti ricondotta a rigore e trasparenza procedurale e l’amministrazione agente, non può considerarsi, quindi, operante in piena e assoluta libertà e, nel caso specifico, deve rispettare i canoni costituzionali di uguaglianza e i principi stabiliti negli atti fondamentali dell’ente» (corte dei conti sezione controllo veneto, parere 20 aprile 2016, n. 260/2016) b . P a re re C o r t e d e i C o n t i L om b a r d i a 3 2 2 / 2 0 1 8 : “gli enti pubblici, nell’esercizio della propria discrezionalità, possano decidere di corrispondere finanziamenti a soggetti privati nella misura in cui questo sia ritenuto necessario al perseguimento delle proprie finalità istituzionali”; “la facoltà degli enti territoriali di attribuire benefici patrimoniali a soggetti privati in ragione dell’interesse pubblico indirettamente perseguito … rimane tuttavia subordinata ai limiti imposti da disposizioni di legge dirette al contenimento della spesa pubblica ed alle prescrizioni richieste dai principi contabili per garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche”; “il finanziamento comunale deve tuttavia essere configurato in modo tale da escludere un ripiano delle perdite di un ente privato. particolare cautela dovrà essere posta nella verifica della corrispondenza dell’entità del contributo all’effettiva utilità conseguita dalla comunità locale con la fruizione del servizio ”. c . p a re re C o r t e d e i C on t i L om b a r d i a 1 4 6 / 2 0 1 9 : “ Sotto il profilo contabile, la sezione evidenzia come ogni esborso di denaro pubblico debba essere sostenuto da una solida giustificazione e da un’adeguata rendicontazione della/e iniziativa/e svolta/e – relativamente alle spese sostenute e agli obiettivi posti alla base della/e iniziativa/e – che devono essere riconducibili ai fini che l’ente intende perseguire . non si ritiene, invece, che possano essere sovvenzionati maggiori spese rispetto a quelle documentate. eventuali situazioni di disequilibrio potranno essere oggetto di contributo, avuto riguardo alla valutazione che l’ente, sotto la propria responsabilità, effettua in merito ai benefici che derivano alla comunità locale, nel rispetto, in ogni caso, dei vincoli di finanza pubblica e delle previsioni normative sopra citate. sul punto, la giurisprudenza della corte dei conti ha evidenziato come ogni elargizione di denaro pubblico deve essere ricondotta a rigore e trasparenza procedurale e l’amministrazione agente non può considerarsi operante in piena e assoluta libertà, valutando come necessario che, a fronte di un contributo pubblico, sia presente un piano finanziario, in cui siano indicate analiticamente le spese dell’evento, nonché un rendiconto finale dei costi sostenuti in concreto, e che, anche nelle ipotesi di un contributo di natura forfettaria, deve essere agevole e possibile l’accertamento dei presupposti per determinarlo (corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello per la regione siciliana, sentenza n. 54/a/2016). 1 0 . Pertanto, si chiede a codesta Sezione Regionale di Controllo di valutare la possibilità di verificare la legittimità dell’atto amministrativo de qua definendone eventuali profili di criticità dell’azione amministrativa contabile . 11 . Nel ringraziare per l’attenzione che si intenderà rivolgere alla presente richiesta, l’occasione è gradita allo scrivente per porgere deferenti saluti.

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